Art. 7.
(Zone di alta quota).

      1. Al fine dell'attivazione di interventi specifici, le regioni possono richiedere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il riconoscimento quali zone di alta quota di particolari ambiti geografici con altitudine media superiore ai 2.000 metri sul livello del mare. Il Ministero procede al riconoscimento e alla classificazione entro due mesi dalla richiesta, provvedendo a iscrivere le zone di alta quota nel registro di cui all'articolo 8 e dando comunicazione della classificazione all'Unione europea.